Qualora datore di lavoro sia iscritto ad una associazione che ha firmato un CCNL in caso di mancata adesione è previsto un versamento a favore del lavoratore di una somma forfettaria o anche della erogazione diretta, di prestazioni equivalenti a quelle dell’Ente bilaterale.
Accordo interconfederale 30 giugno 2010 prevede un atto di indirizzo sulla bilateralità contenente le istruzioni operative per le aziende che dovranno versare, in base al nuovo meccanismo, una quota onnicomprensiva per la bilateralità.
La bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi di settore è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria firmatarie degli accordi medesimi, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria. La normativa trova la sua decorrenza con il nuovo anno.
Il contributo per a bilateralità è ridotto del 50% per i part-time fino a 20 ore settimanali. I versamenti saranno effettuati tramite modello F24, evidenziando il codice tributo riportato nella risoluzione n. 70/E dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 1° luglio 2010, in caso di mancata adesione alla bilateralità, i datori di lavoro dovranno corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore dipendente in forza, un importo forfetario pari a 25 euro lordi mensili. Tale importo dovrà essere erogato per 13 mensilità a titolo di Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) ed è escluso dal computo del TFR.